Modalità operative e concrete di adozione D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Adozione Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
In questo periodo, così come riportato nella recente circolare a firma dell’Avv. Paoloantonio D’Amico, assistiamo spesso a discussioni sulla necessità e opportunità di adeguare i documenti di valutazione dei rischi delle varie aziende, con tutto quanto questa attività comporta, così come la necessità di adottare procedure operative, protocolli e quant’altro.
Probabilmente molti non tengono conto del detto “verba volant scripta manent” e delle responsabilità che certe decisioni comportano.
È chiaro che alcune attività non possono essere fermate, poiché anche di interesse nazionale, ma è pur vero che se tali attività non operano utilizzando tutti i criteri di sicurezza possibili, i rischi del contagio possono solo aumentare e non diminuire, rischiando di mettere continue pezze senza tentare di risolvere il problema in modo organico.
A tal proposito, ci preme rilevare due aspetti, di cui il primo formale e l’altro sostanziale.
L’Adozione dei protocolli di sicurezza legati all’emergenza Covid-19 che, forse è giusto precisare, non cesserà con l’eventuale riduzione del picco (speriamo molto presto) ma dovrà continuare per evitare la ovvia ripresa di possibili focolai,deve essere provata documentalmente affinché sia dimostrabile l’adozione formale e sostanziale.
A parere dello scrivente e non solo, visto che il problema riguarda la relativa sorveglianza legata alla corretta applicazione di tutti i sistemi di tutela previsti, tenuto conto del fatto che il Protocollo richiamato prevede la costituzione di “un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS”, è del tutto evidente che una riunione ex. Art. 35 D.Lgs 81/08 e s.m.i che recepisca i vari protocolli e ne determini le modalità formali e sostanziali di attuazione, identificando anche e non solo i soggetti responsabili, diventa un documento utile e di confronto a tutela di tutte le parti interessate.
Ovviamente, la riunione straordinaria ex art. 35 si può tranquillamente tenere a distanza, la cui gestione, con gli attuali device che tutti hanno in normale dotazione è facilmente gestibile.
- Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 Marzo 2020 non prevede una data di scadenza ma richiama il DPCM 11 Marzo 2020 che al momento prevede misure specifiche e restrittive fino al 25 Marzo 2020.
- Che ad oggi vi sono attività per le quali è consentito lo svolgimento, con l’adozione di tutte le misure del caso, ma che tra le attività che al momento non risultano sospese vi sono quelle riferite ai cantieri edili o cantieri temporanei mobili così come definiti nel Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- Che la mancata adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione indicate nel Protocollo oltreché quelle previste dalla normativa vigente, potrebbe esporre l’azienda/organizzazione quale persona giuridica ad una responsabilità in virtù di quanto previsto dall’art. 25-septies del D.Lgs 231/01 e s.m.i. e 25-undecies del D.Lgs 231/01 e s.m.i.
- Che, laddove risulta presente un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 e s.m.i. è presente anche un MOGC elaborato e adottato in virtù delle previsioni di cui al richiamato Decreto Legislativo.
Mai come in questo momento lavorare con la massima sicurezza diventa un imperativo.
Articolo redazionale a cura di Ing. Simone Ferdinando Genovese | Lead Auditor e componente OdV231
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